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Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

Via posta ordinaria o raccomandata A/R a:

Via posta ordinaria o raccomandata AR a: C.C. Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C.
Ufficio Reclami
Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI).

Via posta elettronica

alla casella ispettorato@bccvaldarnofiorentino.it

posta elettronica certificata direzione@pecbccvaldarnofiorentino.it

Presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto

La Banca risponderà entro 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari e a quelli relativi ai servizi e alle attività di investimento, anche in caso di mancato accoglimento del detto reclamo.

I tempi decorrono: se il reclamo è inviato per lettera raccomandata AR o tramite posta elettronica certificata, dalla data di ricezione. Se invece il reclamo è inviato tramite posta ordinaria, dalla data di protocollo della posta in arrivo. Se il reclamo è consegnato a mano, dalla data di consegna del reclamo stesso.

Più in generale, i tempi di risposta sono i seguenti:

Prodotto/Servizio Dalla data di ricezione Note

Prodotti e Servizi bancari/finanziari

60 gg di calendario
Servizi di Investimento 60 gg di calendario
Servizi di Pagamento 15 gg lavorative In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del differimento della risposta al reclamo (1) e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative (2)
Servizi Assicurativi 45 gg di calendario

Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto della risposta pervenuta dalla Banca, o in caso di mancata risposta entro i suddetti termini, ha diritto a ricorrere a forme di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia.

Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari

  • all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
  • al Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente piò attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio, appunto, è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
  • ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it.
     

Controversie inerenti servizi e attività di investimento

  • all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013). Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudizialecontenute nei contratti;
  • al altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it.

Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa

  • alle Compagnie Assicurative, per quanto concerne la gestione del rapporto contrattuale, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute. Per maggiori informazioni si possono consultare i siti delle Compagnie Assicurative di prodotto;
  • all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it;
  • alla Consob, all'attenzione della Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma, Pec: consob@pec.consob.it. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo alla Consob, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.consob.it; 
  • ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi è disponibile su www.giustizia.it.